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Gentili Clienti,
con la Legge n. 81/2017 è stata introdotta per la prima volta in Italia una disciplina normativa dello smart working. Non si tratta di una forma contrattuale autonoma, bensì di una modalità flessibile di esecuzione della prestazione lavorativa, caratterizzata dalla variabilità di luogo e orario di lavoro e dall’utilizzo di strumenti digitali.
Già in base alla normativa previgente (art. 22 Legge n. 81/2017), i datori di lavoro erano tenuti a informare per iscritto, con cadenza annuale, i lavoratori in smart working sui rischi specifici connessi all’attività svolta. Tuttavia, fino ad oggi, la mancata osservanza di tale obbligo non era espressamente sanzionata.
Con la Legge n. 34/2026 (art. 11), tale obbligo viene ora rafforzato a decorrere dal 7 aprile 2026 ed è espressamente inserito nel Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), in particolare all’art. 3, nuovo comma 7-bis. La disposizione si applica quindi a tutti i datori di lavoro.
La principale novità consiste nel fatto che l’omessa informazione è ora soggetta a sanzioni penali. In base all’art. 55, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 81/2008, in caso di violazione sono previste:
• la pena dell’arresto da 2 a 4 mesi, oppure
• l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro
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Ai fini dell’adempimento, è possibile continuare a utilizzare il modello standard predisposto da INAIL (in allegato). Si raccomanda tuttavia di verificare il contenuto dell’informativa insieme al proprio consulente per la sicurezza sul lavoro e di adattarlo alle specifiche esigenze aziendali.
Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti
Studio Psaier Geier Partner
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